La differenza tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia

L’art. 1936 c.c. definisce il fideiussore, ossia colui che si obbliga personalmente verso un creditore e garantisce l’obbligazione altrui, indipendentemente dal fatto che il debitore principale sia a conoscenza del suo impegno.

La fideiussione è, dunque, un contratto tipico che si connota per la sussistenza di un legame accessorio tra rapporto principale e rapporto di garanzia in forza del quale il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall’incapacità (art. 1945 c.c.). Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, potendo esercitare il proprio diritto di regresso nei suoi confronti e, altresì, potendo subire l’opposizione di eccezioni da parte dello stesso debitore nei casi previsti dall’art. 1952 c.c.

Il contratto autonomo di garanzia, invece, è un contratto atipico che scaturisce dalla prassi commerciale internazionale e si caratterizza per l’assenza di qualsiasi vincolo di accessorietà che connota, al contrario, la fideiussione. Il garante, dunque, si impegna a tenere indenne il garantito tramite l’adempimento di una prestazione ulteriore e diversa da quella principale e, di conseguenza, non potrà opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale.

È opportuno precisare che, a fronte di quanto sopra esposto, il garante potrà anche avvalersi della sola c.d. exceptio doli ogniqualvolta il creditore abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, chiedendo successivamente l’adempimento della prestazione sottesa. In altre parole, l’obbligazione del garante autonomo è diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile a quest’ultima, perché non rivolta all’adempimento dell’obbligazione principale, bensì, piuttosto, ad indennizzare il creditore insoddisfatto con il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.

Pertanto, “la causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale”.
Nel contratto autonomo di garanzia è, dunque, necessaria l’esclusione assoluta della possibilità per il garante di sollevare le eccezioni del debitore garantito, sia nella fase di adempimento, sia in un secondo momento, quale per esempio la ripetizione di quanto pagato. Da questa precisazione, il contratto sarà qualificabile come autonomo e quindi svincolato dal carattere di accessorietà.
Chiaramente, il processo di individuazione della tipologia contrattuale non deve limitarsi alla presenza di una precisa clausola. Anzi. L’accordo va valutato ed analizzato nel suo totale contenuto, collegando le clausole tra loro e valutandole in concerto, così da poter individuare la reale volontà delle parti. Per tale ragione, il giudice potrebbe anche attribuire una qualifica diversa da quella conferita dalle parti.

Le clausole indice

Quali sono, allora, le clausole che permettono l’identificazione di una fattispecie contrattuale rispetto ad un’altra?

  • A prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta
  • Ogni eccezione rimossa”, “senza eccezioni
  • A pagare immediatamente, anche in caso di opposizione del debitore

Come definire se l’accordo che stiamo stipulando è una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia?

Concludiamo dicendo che, innanzitutto, l’autonomia della garanzia va ricercata nel rapporto tra garante e garantito, cosicché verso quest’ultimo non siano proponibili eccezioni invece sollevabili dal debitore principale. Deve esserci, pertanto, la volontà delle parti di creare un impegno svincolato dal rapporto principale, privo del sopracitato carattere di accessorietà.
Ad ogni modo, le clausole sopra citate vanno lette unitamente al contesto in cui sono inserite, ma se presenti connotano principalmente un contratto di garanzia autonomo. Diversamente, le clausole che si riferiscono alla tempistica di adempimento, quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” o ancora “immediatamente”, non qualificano la tipologia contrattuale perché sono compatibili con entrambe.